REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 07/07/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: xxx, Giudice monocratico
in data 07/07/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2316/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
xxx – xxx
Difeso da
Ivano Tarquini – xxx
ed elettivamente domiciliato presso ivano.tarquini@pec.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso xxx.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C00611 2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.8.2024 xxx nella qualità ha impugnato l’avviso di accertamento n.TY7011C00611/2023 per l’anno di imposta 2018 e notificato via PEC in data 08 Luglio 2024, per imposte IVA IRAP per € 1.878,00 che unitamente a sanzioni interessi e accessori sommano a € 5.353,70.
Ha dedotto vari motivi in accoglimento dei quali ha chiesto dichiararsi la nullità dell’atto.
Si è costituita in giudizio Ade che ha contestato il fondamento del ricorso.
All’udienza del 7.7.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di fatto va osservato quanto segue:
la ditta “xxx” di xxx esercente attività di “Commercio al dettaglio di natanti e accessori – codice ATECO
47.64.20 ”, ha presentato per l’anno d’imposta 2018 la dichiarazione mod.UnicoPF2018, dichiarando una perdita d’impresa di € 417,00 come risulta dal quadro RG.
In data 09/03/2022, la Guardia di Finanza – Gruppo Siracusa (SR) ha iniziato nei confronti della suddetta ditta individuale una verifica fiscale per gli anni d’imposta dal 2014 al 2018, i cui rilievi sono contenuti ne PVC redatto dalla Guardia di Finanza – Gruppo Siracusa (SR) in data 24/03/2022 e consegnato in pari data alla parte, al fine in particolare di controllare i rapporti commerciali intrattenuti, negli anni dal 2014 al 2018, con la ditta individuale xxx – P.I. xxx.
Nell’ambito di una precedente verifica fiscale condotta sempre dalla Guardia di Finanza, quest’ultima risultava aver emesso, nei confronti della ditta individuale dell’odiero ricorrente, fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, per l’anno 2018 quantificate in € 7.251,64.
L’ufficio, in particolare, riteneva che le fatture emesse dalla ditta individuale xxx fossero da considerarsi inesistenti sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo (secondo la definizione di cui all’art. 1, lettera a) del D. Lgs. n. 74/2000) non sussistendo elementi idonei a ritenere che la stessa avesse ceduto i beni e/o fornito i servizi, così come indicati nelle fatture emesse.
Sulla base delle superiori considerazioni, l’Ufficio, con riferimento al periodo d’imposta 2016, a norma degli artt. 109, comma 5 del D.P.R. 917/86 e 14, comma 4-bis, della Legge n. 537 del 24.12.1993, ha ritenuto di non ammettere in deduzione i componenti negativi di reddito rappresentati dal costo esposto nelle predette fatture emesse dalla ditta xxx, pari ad un imponibile complessivo di € 7.252,00.
Ritenendo insufficienti i chiarimenti addotti, in sede di contraddittorio, dall’odierno ricorrente a seguito della notifica di due inviti emessi ai sensi dell’art. 5 del d.lgs n. 218/1997 e notificati in data 24.11.2023 l’Ufficio ha dunque proceduto alla emissione e notifica dell’avviso di accertamento oggetto del presente procedimento, avvenuta in data 8.7.2024.
Tanto premesso in fatto, ritiene questo giudice fondato ed assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso il motivo con cui il contribuente fa valere l’illegittimità dell’avviso di accertamento siccome non preceduto dalla preventiva notifica dello schema d’atto, come richiesto dall’art.6-bis dello Statuto del contribuente, legge 212/2000 introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023 ed applicabile agli atti emessi dal 30 aprile 2024, che prevede che “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”.
Deduce al riguardo il ricorrente che “l’Ufficio applica il vecchio metodo di contraddittorio con il quale vi sono minori garanzie rispetto alla novella legislativa prevista, specificamente, al comma 3 dell’art.6-bis della legge 212/2000. Esso prevede: “3. Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Sul punto va osservato che il MEF ha emanato in data 29 febbraio 2024 l’atto di indirizzo in relazione all’istituto del contraddittorio informato e generalizzato, disciplinato dal nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. e), del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
Il MEF compie una ricognizione degli ultimi interventi normativi in materia, concludendo che sino al 30 aprile 2024 nulla può ritenersi mutato in ordine alle modalità procedurali del contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, sicché per gli atti emessi sino a quella data , in mancanza di norme espressamente abrogative , la nuova disciplina non si sostituisce alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.
Deve dunque ritenersi, a contrario, che per gli atti emessi successivamente trovi integrale applicazione il comma 3 del citato articolo 6-bis, che reca una sintetica disciplina d’ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell’istituto del contraddittorio, che presenta all’evidenza maggiori garanzia di rispetto del contraddittorio sostanziale, rispetto alle singole ipotesi normative precedentemente vigenti.
Non essendo stato nella specie notificato lo schema d’atto prima della notifica dell’avviso di accertamento, lo stesso va annullato.
La novità della questione induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa 7.7.2026
Il GiudiceDott.ssa xxx
