REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 07/07/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: xxx, Giudice monocratico
in data 07/07/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 2243/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
xxx – xxx
Difeso da
Ivano Tarquini – xxx
ed elettivamente domiciliato presso ivano.tarquini@pec.it
contro
Ag.entrate – Riscossione – Siracusa – Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
xxx – xxx ed elettivamente domiciliato presso xxx.ordineavvocaticatania.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400000040000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore rileva che i documenti depositati da controparte sono privi della rituale attestazione di conformità.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 xxx ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n 29880202400000040000 , notificatogli in data 20.6.2024.
Ha dedotto vari motivi in accoglimento dei quali ha chiesto dichiararsi la nullità dell’atto.
Si è costituita in giudizio Ader che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 7.7.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata da Ader ai sensi del comma 6-bis dello stesso art. 14, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, con riferimenti all’ente a cui si riferiscono le pretese di cui al preavviso di fermo Tale norma , prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Ora, poiché quella citata è una delle disposizioni “che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del…decreto”, cioè dal
04.01.2024 , e il ricorso in esame è stato depositato in data 1.8.2024 va applicata anche a questo giudizio.
1.2) Sul tipo di fattispecie che il legislatore ha voluto disciplinare, se ci si limitasse alla lettera della legge bisognerebbe ritenere che la presenza in giudizio di altro soggetto, e precisamente di “un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato”, è considerata necessaria qualora vengano fatti valere “vizi della notificazione…nei riguardi di un atto presupposto” emesso da tale altro soggetto: nel caso cioè in cui il ricorrente abbia fatto valere vizi che attengano alla notificazione, rituale o meno, di atti presupposti di quello impugnato.
Tuttavia, pur in presenza di una formulazione della disposizione non esemplare, una interpretazione più complessiva della sua ratio induce a ritenere che, in generale, si sia voluto disciplinare il caso in cui il ricorrente faccia valere, come vizio proprio dell’atto impugnato, anche solo la “mancata” notifica di atti presupposti; perché, di solito, i vizi che attengono alla notificazione (rituale o meno) degli atti presupposti possono essere fatti valere, nella forma dei motivi aggiunti, solo dopo che l’ente intimato abbia depositato in giudizio la prova della loro avvenuta notifica.
1.3) Se per “proposizione” del ricorso la disposizione intende fare riferimento alla sua “notifica”, bisogna interrogarsi su quale sia la conseguenza della mancata intimazione anche dell’ente autore degli atti presupposti.
Nella descritta formulazione, la disposizione de qua sembra fare, seppure implicitamente, riferimento a un onere del ricorrente; tuttavia, poiché il suo mancato assolvimento non è sanzionato, tantomeno con l’inammissibilità del ricorso, questo Collegio non ritiene che una siffatta conseguenza possa essere desunta in via interpretativa, se non altro perché quando il legislatore ha voluto prevederla, nello stesso d.lgs. 546/92, l’ha fatto esplicitamente.
Semmai, può ritenersi che il legislatore abbia voluto prevedere la “necessità” che, nel caso descritto, tutti i soggetti coinvolti diventino parti del giudizio.
Poiché il d.lgs. 546/92 non disciplina specificamente tale aspetto, e secondo il suo art. 1, comma 2, “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”, va applicato l’art. 102 cpc, relativo proprio al “litisconsorzio necessario”, il quale prevede che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”, e “se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 13/08/2020 n.17061, per la precisazione che “la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario non implica l’inammissibilità del gravame giacché la tempestiva impugnazione nei confronti dell’altro o degli altri litisconsorti conserva l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso”).
Va poi rilevato che con il citato d.lgs. n. 220/2023 non sono state apportate modifiche all’art. 23 del d.lgs. n. 546/92 , il quale, nel disciplinare la “costituzione in giudizio della parte resistente”, dopo aver disposto, al comma 1, che gli enti intimati “si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale”, continua a prevedere, al comma 3, che “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”.
Analogamente, non c’è motivo di ritenere che, nel riformare, col citato d.lgs. 220/2023, il processo tributario, sia stata implicitamente abrogata la previsione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, relativo proprio alla “chiamata in causa dell’ente creditore”, ai sensi del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In sostanza, questo Giudice ritiene che la previsione – di cui al citato comma 6-bis dell’art. 14 del d.lgs. 546/92 – secondo cui nei casi sopra indicati “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, vada intesa nel senso che entrambi i soggetti vadano fatti partecipare al giudizio, e che qualora l’ente intimato sia il concessionario della riscossione (che è il soggetto che il ricorrente ha sempre l’onere di intimare tutte le volte che impugna suoi atti), tale onere debba essere posto a carico di quest’ultimo, ai sensi del citato art. 39.
Venendo all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo parte ricorrente deduce la nullità dell’atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Nel costituirsi, Ader ha versato in atti copia delle relate attestanti la notifica a mani della moglie convivente del ricorrente delle due cartelle richiamate nell’atto impugnato.
Epperò , va rilevata l’inutilizzabilità dei documenti, prodotti da Ader , che provano la citata notifica, in quanto prodotti in assenza della ormai prevista attestazione di conformità.
Infatti, l’art. 25-bis del d.lgs. 546/92, relativo al “potere di certificazione di conformità”, al comma 5-bis – aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 30.12.2023 n. 220, e applicabile ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, e poi modificato dall’art. 16 , comma 1, lett. a), D.Lgs. 12.06.2025 n. 81, a decorrere dal 13.06.2025 – prevede fra l’altro che “…il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
Pertanto, non potendosi ritenere provata la notifica delle dette cartelle , va ritenuto fondato, e assorbente, il relativo motivo di ricorso.
Tuttavia, in considerazione delle ragioni poste a sostegno della decisione , le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione III in persona del giudice monocrativo accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato. compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa 7.7.2026
Il GiudiceDott.ssa xxx
